Art. 13.
(Falsa denuncia).

      1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies

 

Pag. 14

del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.